Con il “Decreto Infrastrutture” n. 73/2025 è stato introdotto il censimento obbligatorio nazionale dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità, obbligando tutte le Amministrazioni e gli Enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale a registrare i dati dei propri apparecchi su un’apposita piattaforma del Ministero dei Trasporti, liberamente consultabile sul portale istituzionale del Ministero.
In particolare, per ogni dispositivo deve essere indicato: marca, modello, versione, matricola (ove presente), estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione, nonché collocazione chilometrica (qualora necessario) e direzione di marcia.
La registrazione nell’elenco MIT costituisce condizione necessaria per l’utilizzo legittimo degli apparecchi, che ove non registrati non sono autorizzati ad operare, con la conseguenza che eventuali sanzioni elevate sulla base dei dati forniti da dispositivi non registrati sono da considerarsi automaticamente nulle.
Vieppiù, con una nota del 21 novembre 2025 il Ministero dei Trasporti è intervenuto sull’annoso dibattito giuridico relativo all’interpretazione delle procedure di omologazione e approvazione di cui all’art. 192 del Regolamento C.d.S., configurandole come alternative e ribadendone l’equivalenza funzionale. Ne consegue che l’approvazione, non essendo in alcun modo subordinata all’omologazione, costituisce di per sé titolo abilitativo idoneo ex art. 192 C.d.S.: in altri termini, l’utilizzo di apparecchi approvati ma non omologati è del tutto legittimo e le sanzioni elevate per il loro tramite sono da ritenersi valide.